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Sez. 1, Sentenza n. 8704 del 13/04/2006 (Rv. 591131 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercizio dell'azione cambiaria nel corso del giudizio - "Emendatio libelli" - Configurabilità - Proponibilità in grado di appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591131-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

Qualora nel giudizio instaurato per conseguire il pagamento della somma portata da un titolo di credito (nella specie, assegno), fermo restando il "petitum", l'istante faccia valere, in luogo dell'azione causale fondata sulla promessa di pagamento in esso contenuta, l'azione cambiaria basata sul titolo stesso, ha luogo una semplice "emendatio libelli", consentita anche in grado di appello, non essendovi modificazione del fatto costitutivo della domanda.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 39, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)