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Sez. 1, Sentenza n. 1633 del 10/07/1984 Cc. (dep. 12/09/1984) Rv. 165600 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPORTUNITÀ DI UNA MISURA ALTERNATIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165600-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPORTUNITÀ DI UNA MISURA ALTERNATIVA - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*

Nel vigente ordinamento processuale, in Sede di convalida dell'arresto legittimamente operato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato, il magistrato, dopo aver verificato le ragioni, sotto il duplice profilo sostanziale e formale, per cui l'arresto venne operato, nel confermare il provvedimento provvisorio, esprime la sua volontà di procedere contro l'arrestato. Pertanto, l'ulteriore inciso presente nell'art. 246 cod. proc. pen. "dispone il mantenimento della custodia in carcere", oltre a non avere significativa Rilevanza ai fini della legittimità della detenzione, che si perfeziona con la convalida, è conseguente allo stato detentivo, sempre che non debba farsi luogo ad una misura alternativa prevista dall'art. 254, terzo comma cod. proc. pen.. in questo ultimo caso il magistrato deve motivare la sua decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)