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Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 15/05/1971 (Rv. 351695 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - TERMINE AD ADEMPIERE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INOSSERVANZA DEL TERMINE AD ADEMPIERE - ESECUZIONE IMMEDIATA - AUTORIZZAZIONE MANCANTE O PROVENIENTE DA GIUDICE INCOMPETENTE - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351695-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - TERMINE AD ADEMPIERE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INOSSERVANZA DEL TERMINE AD ADEMPIERE - ESECUZIONE IMMEDIATA - AUTORIZZAZIONE MANCANTE O PROVENIENTE DA GIUDICE INCOMPETENTE - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

L'art 482 cod proc civ vieta l'inizio dell'esecuzione prima che sia trascorso il termine indicato nel precetto ed in ogni caso quello di dieci giorni dalla sua notificazione, salva l'ipotesi di una specifica autorizzazione concessa dal capo dell'ufficio competente, ex art 16 cod proc civ, per l'esecuzione. La violazione di tale norma, sia che l'autorizzazione all'esecuzione immediata manchi del tutto, sia che provenga da un giudice incompetente, non porta a ritenere come inesistente il pignoramento, ma ne produce la nullita, che puo essere fatta valere con la opposizione agli Atti esecutivi. (V 369'66, mass n 320713; 1517'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)