Sez. 2, Sentenza n. 586 del 14/02/1975 (Rv. 373898 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - ESTROMISSIONE CON ORDINANZA O SENTENZA NON DEFINITIVA - LIMITI - ESTROMISSIONE CON SENTENZA DEFINITIVA - DECISIONE DI MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - ESTROMISSIONE CON ORDINANZA O SENTENZA NON DEFINITIVA - LIMITI - ESTROMISSIONE CON SENTENZA DEFINITIVA - DECISIONE DI MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITA.*
L'Obbligo della rimessione al primo giudice di cui all'art 354 cod proc civ, sorge soltanto se l'estromissione di una parte sia stata pronunciata con sentenza non definitiva o con ordinanza, in modo che il giudizio di primo grado sia continuato in condizioni di contraddittorio non integro fino alla pronunzia definitiva e questa sia stata emanata senza la partecipazione al giudizio della parte che invece aveva diritto di restarvi. Se invece la estromissione e avvenuta con la sentenza definitiva, il giudice di appello, anche se la ritenga erronea, deve trattenere e decidere la causa nel merito. (V 1095/70, mass n 346643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 272, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)