Sez. 3, Ordinanza n. 19722 del 11/09/2009 (Rv. 609333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Rinvio "per la spedizione a sentenza" ad un'udienza successiva dopo la precisazione delle conclusioni - Provvedimento definitivo e decisorio - Esclusione - Conseguenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice, a seguito della precisazione delle conclusioni, rinvia le parti ad una successiva udienza "per la spedizione a sentenza", poiché simile provvedimento, essendo meramente ordinatorio, non ha carattere né di definitività né di decisorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)