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Sez. 3, Ordinanza n. 19722 del 11/09/2009 (Rv. 609333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Rinvio "per la spedizione a sentenza" ad un'udienza successiva dopo la precisazione delle conclusioni - Provvedimento definitivo e decisorio - Esclusione - Conseguenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice, a seguito della precisazione delle conclusioni, rinvia le parti ad una successiva udienza "per la spedizione a sentenza", poiché simile provvedimento, essendo meramente ordinatorio, non ha carattere né di definitività né di decisorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)