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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 19/01/2007 (Rv. 594495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Rinvio per la precisazione delle conclusioni - Provvedimento decisorio - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza con la quale il giudice rinvia le parti ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni non è un provvedimento decisorio incidente su diritti soggettivi, ma un provvedimento meramente ordinatorio, e pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la medesima ordinanza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)