Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 20/02/1992 (Rv. 475842 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Prova | Neonato partorito dalla moglie oltre i trecento giorni dopo l'omologazione della separazione consensuale - Contestazione della paternità da parte del marito - Azione di contestazione di legittimità ex art. 248 cod. civ. - Esperibilità - Esclusione - Azione di disconoscimento di paternità ex art. 235 cod. civ. - Esperibilità - Prova - Onere - Normali regole sulla ripartizione - Applicabilità - Conseguenze - Mezzi di prova - "Sola dichiarazione della madre" e "sola esistenza di rapporti" - Insufficienza.
Famiglia - Filiazione - Filiazione legittima - Disconoscimento di paternità - Prova
Nell'ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l'omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l'azione di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 cod. civ. (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo "status" di figlio legittimo indipendentemente dalla paternità del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorché illegittimo, di questi), ma esercita l'azione di disconoscimento di paternità di cui all'art. 235 cod. civ. salve, per la difformità del caso da quello testualmente previsto dal menzionato art. 235 (limitato al "concepimento durante il matrimonio", secondo le indicazioni fornite al riguardo del primo comma dell'art. 232 cod. civ.), le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell'art. 231 cod. civ., se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235) non operando detta presunzione, a norma del secondo comma dell'art. 232 si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, con insufficienza, però, della "sola dichiarazione della madre" e della "sola esistenza di rapporti".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 231 CORTE COST., Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 248, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)