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Sez. 1, Sentenza n. 9463 del 08/09/1995 (Rv. 493950 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Contestazione della legittimità del figlio correlata alla negazione del presupposto della paternità - Effettuazione con la sola azione di disconoscimento di cui all'art. 235 cod. civ. - Intervenuta declaratoria di nullità del matrimonio per "impotentia generandi" - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493950-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

La contestazione della legittimità del figlio da presumersi concepito in costanza del matrimonio - ai sensi dell'art. 232, secondo comma cod. civ., che nel testo sostituito dalle leggi di riforma del diritto di famiglia non opera (senza che ciò implichi violazione dell'art.3 Cost.) retroattivamente, con conseguente permanenza, nelle situazioni anteriormente esauritesi, della regola dell'obbligo di fedeltà dei coniugi durante la separazione -, ove correlata alla negazione del presupposto della paternità, può essere effettuata solo con l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 cod. civ. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini ed alle condizioni all'uopo previsti, indipendentemente dal fatto che ci sia stata declaratoria di nullità del matrimonio per "impotentia generandi" del marito, atteso che, pure in questo caso non è esperibile l'azione di contestazione della legittimità di cui all'art. 248 cod. civ., la quale configura disposizione residuale, per le contestazioni diverse da quelle inerenti alla paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)