Sez. 1, Sentenza n. 515 del 27/01/1986 (Rv. 444114 - 01)
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE E AUTORIMESSA LOCATI CON SEPARATI CONTRATTI.*
BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ALLOGGIO ECONOMICO E POPOLARE E AUTORIMESSA LOCATI CON SEPARATI CONTRATTI.*
Per la configurabilità della pertinenza devono concorrere lo elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, l'elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella volontà effettiva del titolare della proprietà, o di altro diritto reale, sui beni collegati di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio od all'ornamento di quella principale. Non è pertanto configurabile come pertinenza - rispetto ad un alloggio economico popolare (di cui non è suscettibile per ciò di condividere il regime giuridico) - l'autorimessa costruita e locata da un IACP successivamente all'assegnazione dell'alloggio medesimo e con la stipula di un separato contratto, che la assuma come autonoma entità giuridica. (Conf 2504/76, mass n 381302, sulla prima parte; (Conf 4365/74, mass n 373046, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1617, Decr. Legge Luogoten. 05/10/1945 num. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)