Sez. 2, Sentenza n. 4392 del 10/05/1996 (Rv. 497530 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Pavimento in vetrocemento della galleria condominiale - Funzione di fornire luce al locale del piano interrato - Proprietà condominiale del pavimento - Sussistenza - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE
Il vincolo pertinenziale non può dipendere solo dalla relazione di servizio esistente di fatto tra i due beni, essendo necessario anche che vi sia un valido atto di destinazione del soggetto legittimato (art. 817 cod. civ.); nel consegue che il pavimento in vetrocemento di una galleria condominiale deve considerarsi in proprietà comune a tutti i condomini dell'edificio anche se fornisce luce al piano interrato dell'edificio medesimo quando non vi sia un titolo specifico che, sottraendolo alla proprietà comune prevista dall'art. 1117 cod. civ., valga a costituire il vincolo pertinenziale a vantaggio esclusivo dell'unità abitativa sottostante la galleria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)