Sez. L, Sentenza n. 137 del 08/01/1983 (Rv. 424938 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - INDICAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FONTI PRESCELTE E DEL CRITERIO CHE HA PRESIEDUTO A TALE SCELTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - INDICAZIONE DEL CONTENUTO DELLE FONTI PRESCELTE E DEL CRITERIO CHE HA PRESIEDUTO A TALE SCELTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Il giudice del merito, se è libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento, senza necessità di specifici riferimenti alle singole risultanze processuali, ha tuttavia l'Obbligo di indicare il contenuto delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché, in Sede di legittimità, sia possibile verificare se l'esame delle risultanze processuali sia stato da lui effettuato con congrua considerazione degli elementi rilevanti e sia, inoltre, possibile il controllo dell'iter attraverso il quale è pervenuto alla decisione adottata, ai fini della valutazione della correttezza giuridica, della coerenza logica e dell'adeguatezza della relativa motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)