Sez. 6, Sentenza n. 46760 del 21/11/2012 Ud. (dep. 03/12/2012) Rv. 253988 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Annullamento di sentenza di primo in conseguenza dell'accertamento di nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità di ulteriori statuizioni di parziale conferma della sentenza di primo grado - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il giudice d'appello, quando annulla una sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. rilevando una delle cause di nullità come indicate dall'art. 179 cod. proc. pen., non può adottare alcuna deliberazione che, esplicitamente o implicitamente, ne costituisca parziale conferma. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il giudice di appello potesse valutare l'eccezione di improcedibilità per divieto di un secondo giudizio, dichiarando l'inammissibilità del ricorso in quanto le argomentazioni relative a detta eccezione non si erano concretizzate in una statuizione formalizzata nel dispositivo della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)