Sez. 5, Sentenza n. 581 del 25/11/2003 Ud. (dep. 12/01/2004) Rv. 226974 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - ACCETTAZIONE | Conseguente improcedibilità dell'azione - Rilevabilità di cause di nullità - Esclusione - Fattispecie.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - ACCETTAZIONE
La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamente emessa la sentenza di n.d.p. per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest'ultima accettata, all'udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la p.g. a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)