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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15797 del 27/07/2015 (Rv. 636203 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Processi con "causae petendi" differenti - Azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. - Azione di nullità e risarcimento del danno extracontrattuale - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636203-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di responsabilità dell'amministratore di una società ex art. 2393 c.c., di natura contrattuale, e quello di accertamento della nullità di alcuni contratti stipulati dalla stessa società e della responsabilità extracontrattuale di terzi soggetti, attesa l'ontologica differenza sia delle parti sia delle "causae petendi", idonea ad escludere ogni potenziale situazione di contrasto tra giudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)