Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 18/04/2000 (Rv. 535809 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità logico e giuridica - Estremi - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non è ravvisabile un rapporto di dipendenza logico - giuridica che giustifichi la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., tra la causa in cui è in discussione la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l'autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto, per intervenuta scadenza contrattuale e la fissazione della data di rilascio, considerata l'autonomia della "causa petendi" azionata in quest'ultimo giudizio, posto che non è configurabile alcun contrasto di giudicato all'esito delle due cause, ma solo eventualmente, in caso di scioglimento della domanda di risoluzione, l'improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)