Sez. 3, Sentenza n. 4857 del 19/05/1999 (Rv. 526413 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Ammissione - Potere del giudice di merito - Natura discrezionale - Conseguenze - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
La chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)