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Sez. 3, Sentenza n. 4857 del 19/05/1999 (Rv. 526413 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Ammissione - Potere del giudice di merito - Natura discrezionale - Conseguenze - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526413-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

La chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)