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Sez. 3, Sentenza n. 6460 del 17/07/1996 (Rv. 498603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Chiamata in causa di un terzo - Potere del giudice di merito - Esercizio in senso positivo - Incensurabilità - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde il relativo potere, comunque esercitato in senso positivo, non può essere oggetto di censura né con il mezzo dell'appello, né tantomeno con il ricorso per Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)