Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010 (Rv. 612587 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Giudizio d'appello - Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Decisività della questione in sede deliberativa - Violazione del diritto al contraddittorio - Nullità della sentenza di secondo grado - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
La mancata segnalazione da parte del giudice di una questione, rilevata d'ufficio per la prima volta in sede di decisione, che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione. Pertanto se la violazione si sia verificata nel giudizio d'appello, la sua deduzione come motivo di ricorso in sede di giudizio di legittimità, determina la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, affinchè ai sensi dell'art. 394, terzo comma cod. proc. civ. possano essere esplicate le attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice. (Nella fattispecie la sentenza d'appello aveva respinto la domanda di pagamento provvigioni proposta da un mediatore immobiliare, a causa della mancata prova dell'iscrizione dell'attore nell'albo professionale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)