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Sez. 2, Sentenza n. 15194 del 09/06/2008 (Rv. 603862 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Lesione del diritto di difesa per difetto di contraddittorio - Conseguenze - Nullità della pronuncia.
Stato
decisa il 2008-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603862-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

Il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha evocato, a conforto dell'enunciato principio di diritto, anche la nuova formulazione dell'art. 384, comma terzo, cod. proc. civ., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006, sul rilievo ufficioso di questioni nel giudizio di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 12, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)