Sez. 1, Sentenza n. 5233 del 10/05/1991 (Rv. 472093 - 01)
Regioni - Regioni di diritto comune (a statuto ordinario) - Potestà legislativa (competenza normativa) - Concorrente (o ripartita) - Materie (indicazione delle) - Caccia | Disciplina ex art. 5 della legge Regione Lombardia n. 47 del 1978 - Contestazione immediata dell'infrazione - Abilitazione delle guardie venatorie volontarie - Omissione da parte di queste ultime di tale contestazione - Oneri conseguenti.
Regioni - Regioni di diritto comune (a statuto ordinario) - Potestà legislativa (competenza normativa) - Concorrente (o ripartita) - Materie (indicazione delle) - Caccia
Ai sensi dell'art. 5 della legge Reg. Lombardia n. 47 del 1978, le guardie Venatorie volontarie - che esercitano funzioni di polizia giudiziaria - sono abilitate a procedere alla contestazione immediata al trasgressore dell'infrazione accertata, mentre, in mancanza di tale contestazione, non possono "motu proprio" provvedere alla notificazione del verbale di riferimento, ma devono trasmettere quest'ultimo all'Ente da cui dipendono, perché provveda all'incombente con le modalità previste dal codice di procedura civile o con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi, restando escluso che siffatta forma di notizia del verbale - obbligatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - sia fungibile con altri mezzi di comunicazione (nella specie, raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata dalle stesse guardie) ovvero suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., per effetto di avvenuta opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa in relazione all'infrazione suddetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Reg. Lombardia 31/07/1978 num. 47 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)