diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7243 del 07/08/1996 (Rv. 499019 - 01)

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Guardie venatorie non esercitanti funzioni di polizia giudiziaria - Notifica diretta dei verbali ai trasgressori - Ammissibilità - Esclusione - Notifica per il tramite delle autorità competenti e con le modalità previste dall'art. 14 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Conoscenza della violazione contestata acquisita "aliunde" dal trasgressore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499019-01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme sull'esercizio della caccia, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, prevede che le guardie venatorie che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria non possono procedere a notificare direttamente ai trasgressori i verbali da esse redatti, ma devono trasmetterli all'ente da cui dipendono e all'autorità competente, che procederanno alla notificazione ai sensi del quarto comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (vale a dire o con le modalità previste dal cod. proc. civ., ovvero con quelle proprie della notificazione degli atti amministrativi), fermo restando che l'obbligatorietà di tale notifica esclude ogni rilevanza alla conoscenza che il trasgressore possa aver avuto "aliunde" del verbale di contestazione della violazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge Reg. Umbria 30/05/1983 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)