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Sez. L - , Sentenza n. 21681 del 20/07/2023 (Rv. 668259 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata ex art. 55-quater, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposto - Induzione in errore del datore - Conseguenze - Materiale alterazione e manomissione del sistema di rilevamento delle presenze - Necessità - Esclusione - Allontanamento dal posto di lavoro - Sufficienza.
Stato
decisa il 2023-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668259-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)