Sez. 2, Sentenza n. 1506 del 19/04/1975 (Rv. 375100 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
L'art 91 cod proc civ non richiede, per la pronuncia sulle spese del processo, una decisione che attenga al merito della controversia, ma unicamente una pronuncia che chiuda definitivamente il processo dinanzi al giudice presso il quale esso pende. Ne consegue che anche la sentenza di appello che, ai sensi dell'art 354 cod proc civ, rimette la causa dinanzi al giudice di primo grado, essendo conclusiva della relativa fase del processo, deve contenere la pronuncia sulle spese processuali, non avendo il giudice di appello facolta di sospendere le relative statuizioni, investendone il giudice di primo grado cui il processo viene rimesso. (V 758/73, mass n 363001).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)