Sez. 2, Sentenza n. 758 del 17/03/1973 (Rv. 363001 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - OBBLIGATORIETA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PRONUNZIA SULLE SPESE - OBBLIGATORIETA.*
La sentenza di appello che nell'ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod proc civ rimette la causa davanti al giudice di primo grado conclude il giudizio di secondo grado e deve, quindi, contenere la pronunzia sulle spese giudiziali. (Conf 2028/69, mass n 341277).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)