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Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 22/02/1990 (Rv. 465457 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ - INFRAZIONI VALUTARIE PUNITE CON PENA PECUNIARIA - COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465457-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ - INFRAZIONI VALUTARIE PUNITE CON PENA PECUNIARIA - COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ.*

L'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi non abbia compiuto diciotto anni al momento del fatto, opera anche con riguardo alle infrazioni valutarie punite con pena pecuniaria, pure se commesse anteriormente (art. 40 della predetta legge), e rende quindi meramente esplicativa, non innovativa, l'espressa previsione in proposito dettata dall'art. 23 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 (poi sostituito dal d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148), tenendo conto che si verte in tema di illeciti amministrativi di natura punitiva, nella cui normativa speciale manca una specifica regolamentazione dell'imputabilità, e che, pertanto, sussistono i requisiti fissati dall'art. 12 della citata legge per l'applicabilità della disposizione medesima. (V 684/86, mass n 444242).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, DPR 29/10/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)