Sez. 1, Sentenza n. 5761 del 24/10/1988 (Rv. 460287 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - RITENUTA DI ACCONTO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - RITENUTA DI ACCONTO - COMPUTABILITÀ - LIMITI.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823, la computabilità, in favore del contribuente, di ritenute d'acconto resta circoscritta al periodo d'imposta cui esse si riferiscono ed altresì soggetta al limite massimo costituito dalla somma dovuta secondo i criteri automatici di definizione agevolata, essendo di conseguenza esclusa ogni possibilità di compensare o conguagliare eventuali eccedenze con debiti inerenti a periodi diversi. (V 4357/87, mass n 453100).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)