Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 06/06/1991 (Rv. 472555 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere | Cessazione alla scadenza del termine ex art. 71 della legge n. 392 del 1978 necessità di disdetta - Esclusione - Rapporto instauratosi anche tacitamente fra le parti dopo la scadenza ex art. 71 citato - Natura - Nuovo rapporto di locazione - Sussistenza - Soggezione alla disciplina della legge 392 del 1978 - Rinnovazione del contratto alla prima scadenza - Negazione - Disciplina dell'art. 28 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere
I contratti di locazione di immobili per uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone e non soggetti a proroga, cessano con la scadenza del termine indicato dall'art. 71 della legge sull'equo canone, senza necessità di disdetta; conseguentemente, il rapporto instauratosi anche tacitamente tra le parti dopo la scadenza del periodo legale di durata del contratto stabilito dal citato art. 71, dovendosi considerare nuovo, e non la prosecuzione del precedente, è soggetto alla ordinaria disciplina della legge sull'equo canone e quindi alla disposizione dell'art. 28 che consente al locatore di negare la prima rinnovazione del contratto solo in presenza di una delle ragioni indicate dall'art. 29.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)