Sez. 3, Sentenza n. 13143 del 28/12/1995 (Rv. 495228 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Scadenza del rapporto a tempo determinato - Necessità della previa disdetta - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
Con riferimento al regime transitorio della legge 27 luglio 1978 n. 392, alle scadenze dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall' abitazione, di cui agli artt. 67 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rimane fermo il principio stabilito dalla disciplina ordinaria per cui il rapporto locatizio a tempo determinato si estingue alla scadenza del termine senza necessità di disdetta (art. 1596, primo comma cod. civ.) non potendo logicamente presumersi una comune volizione contraria a quella già negozialmente espressa, una volta che lo spostamento del termine di scadenza contrattualmente stabilito dalle parti è l' effetto dell' intervento autoritativo esterno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)