Sez. 3, Sentenza n. 22535 del 20/10/2006 (Rv. 593053 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Direttore di giornale - Dovere di garantire la correttezza e la qualità dell'informazione - Conseguenza - Obbligo di verifica della chiara riconoscibilità della pubblicità e di impedimento della frammistione con l'informazione - Violazione di detto obbligo - Assoggettabilità del direttore di giornale a sanzione disciplinare - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Il direttore di giornale deve garantire la correttezza e la qualità dell'informazione, onde, a questo fine, è tenuto a verificare se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili. Nella suddetta verifica non rileva il grado di cultura dei lettori, essendo a tutti accordata tutela, con la conseguenza che, ove la stessa conduca a risultati negativi, il menzionato direttore deve impedire la pubblicazione del testo contenente la pubblicità, incorrendo altrimenti nelle sanzioni disciplinari previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito, rilevandone la completezza e correttezza della relativa motivazione in ordine al giudizio di fatto espresso sulla sussistenza della violazione disciplinare addebitata ad un direttore di giornale, il quale aveva consentito che negli articoli e servizi contenuti in cinque numeri successivi di una rivista fossero pubblicati messaggi pubblicitari frammisti all'informazione, con conseguente confusione tra i relativi testi, non essendo i predetti messaggi segnalati come tali ed essendo, al contrario, frammisti ad articoli di informazione, molte volte senza alcun nesso con gli stessi e sempre senza alcuna ragione che non fosse quella, ritenuta dal giudice di merito subdolamente attuata, di reclamizzare prodotti o imprese produttrici).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 48, Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 74 art. 1, Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)