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Sez. 3, Sentenza n. 7925 del 26/04/2004 (Rv. 572333 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Legge 5 febbraio 1992 n. 175 riguardante la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie - Norme sui limiti e le modalità della pubblicità - Inserzione su un quotidiano - Violazione disciplinare - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 2004-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572333-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La legge 5 febbraio 1992 n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, stabilisce che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e di quelle sanitarie ausiliarie è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché mediante inserzioni negli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie. Al riguardo, essa commina la sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge. Pertanto sussiste la violazione contestata al direttore di una struttura sanitaria qualora sia accertato, a giudizio insindacabile del giudice di merito, che su un quotidiano sia stata pubblicata un'inserzione pubblicitaria della struttura stessa, e resta irrilevante il tipo di attività menzionata nell'articolo (nella specie: chiropatria).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)