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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 (Rv. 645538 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Controricorso adesivo - Richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle del ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Necessità di rispettare il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645538-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)