Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.
Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)