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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 17/10/1964 (Rv. 303935 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE - DI TERZO - ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*
Stato
decisa il 1964-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303935-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - OPPOSIZIONE - DI TERZO - ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA - RIMEDI ESPERIBILI.*

L'opposizione di terzo, prevista e disciplinata dagli artt 619 e segg cod proc civ non e proponibile nelle esecuzioni per consegna e rilascio. Il terzo che si ritenga danneggiato dall'esecuzione per consegna o rilascio, sia o non sia detentore dell'immobile, puo provvedere alla tutela dei propri diritti lesi, soltanto gravandosi, con opposizione di terzo in Sede di cognizione, contro il titolo giudiziario posto a base dell'esecuzione, ovvero proponendo un'Azione di accertamento, sempre in Sede ordinaria di cognizione. (Conf 1511 e 2491/51; 976/53; 3271/53; 3635/54; 288/64; V 1024/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)