Sez. 3, Sentenza n. 2869 del 02/04/1997 (Rv. 503451 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI | Fallimento del locatore - Giudice delegato - Decreto di trasferimento del bene del fallito - Opposizione del conduttore al rilascio di esso ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI
Il conduttore di un bene immobile, per il quale è stata avviata l'esecuzione per rilascio nei confronti del fallito in base ad un decreto di trasferimento - provvedimento non assimilabile ad una sentenza, per cui non è opponibile ai sensi dell' art. 404 cod. proc. civ. - del giudice delegato per la procedura fallimentare, può opporsi ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., senza contestare la legittimità di tale titolo esecutivo, facendo valere il suo anteriore diritto personale di godimento, ostativo dell' esercizio dell' azione esecutiva nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2923, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)