Sez. 1, Sentenza n. 9282 del 03/09/1999 (Rv. 529609 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Analisi di campioni - Disciplina ex art. 223 delle norme di attuazione del nuovo cod. proc. pen. - Applicabilità agli illeciti puniti con sanzioni amministrative - Sussistenza - Fondamento - Valenza generale della norma - Analisi non suscettibili di revisione - Equiparazione alle analisi di non prevista revisione - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità della suddetta disciplina.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)