Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571899 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Analisi di campioni - Revisione o ripetizione delle analisi - Impossibilità - Rimedi - Comunicazione dell'inizio dell'accertamento - Necessità - Garanzie della difesa - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
Nella procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, nel caso in cui il campione prelevato non consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi, e non sia frazionabile secondo la metodica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 dicembre 1993, l'unico sistema che consente il rispetto delle garanzie è quello stabilito dall'art. 223 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, sicché il laboratorio incaricato degli accertamenti analitici dovrà dare avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 233 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 233 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, DM Sanità 16/12/1993, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)