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Sez. 5, Sentenza n. 87 del 28/11/1966 Ud. (dep. 31/12/1966) Rv. 103107 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO DI SOCIETA FALLITA - E SOGGETTO ATTIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103107-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - FATTI DI BANCAROTTA - AMMINISTRATORE DI FATTO DI SOCIETA FALLITA - E SOGGETTO ATTIVO DEL REATO.*

Anche l'amministratore di fatto di una societa puo essere chiamato a rispondere di bancarotta perche detta qualifica, in Sede penale, spetta non solo a colui che abbia la rappresentanza legale dell'ente di di fronte ai terzi, ma anche a chi concretamente esercita il potere di decidere sulla gestione del patrimonio sociale, dovendosi in questo genere di reati avere riguardo piu che al criterio formale, inerente alla carica ufficialmente rivestita dall'agente, alla concreta sussistenza dell'effettivo potere di gestione, in quanto la responsabilita penale viene sempre commisurata alla stregua di un fatto proprio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)