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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018 (Rv. 650192 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Divorzio - Ricorso congiunto - revoca unilaterale del consenso - Improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650192-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)