Sez. 1, Sentenza n. 6664 del 08/07/1998 (Rv. 517042 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Cittadini stranieri - Domanda congiunta di divorzio proposta al giudice italiano - "Revoca" della domanda da parte di uno dei coniugi - Effetti - Improcedibilità della domanda - Esclusione - Esame della domanda - Necessità - Portata.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui due coniugi di cittadinanza straniera rivolgano al giudice italiano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Italia e, successivamente, uno dei due, facendo presente di essere anche cittadino italiano, "revochi" il consenso al divorzio (nella specie, lamentando la mancanza del presupposto della separazione legale almeno da un triennio), il giudice non può dichiarare l'improcedibilità della domanda congiunta, ma deve esaminarla, individuando la legge nazionale applicabile, per la verifica dei presupposti della pronuncia dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e recependo, in caso di esito positivo della verifica, gli eventuali accordi patrimoniali indicati nella domanda congiunta.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 18, Preleggi art. 27, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)