Sez. 1, Sentenza n. 2874 del 15/05/1998 Cc. (dep. 06/06/1998) Rv. 210782 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione della condotta dell'affidato ai fini del giudizio sull'esito di essa o di eventuale revoca dell'affidamento - Va compiuta solo per quella serbata durante l'affidamento - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esame della condotta di condannato affidato in prova al servizio sociale, sia ai fini di eventuale revoca dell'affidamento, sia ai fini dell'estinzione della pena a seguito dell'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa. (Fattispecie nella quale a un tossicodipendente affidato in prova in relazione a una prima condanna, la misura era stata estesa a una seconda condanna, mentre l'estensione successiva a una terza condanna, accordata in via provvisoria, era stata negata in via definitiva, con conseguente espiazione della relativa pena per fatti successivi al periodo cui si riferiva la prima estensione, poi ritenuti rilevanti ai fini del giudizio finale di esito negativo dell'intera prova. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto non corretta la decisione del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)