Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 22/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216281 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Comportamenti successivi alla scadenza della misura - Valutazione ai fini della revoca o dell'esito della prova - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'esame della condotta del condannato affidato in prova al servizio sociale, ai fini sia della revoca della misura, sia dell'estinzione della pena conseguente all'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa. (Fattispecie nella quale, dopo la conclusione del periodo di prova, questo era proseguito in relazione ad altro titolo di detenzione "ex" art. 51-bis ord. pen., ma ancora successivamente, per ulteriore reato commesso dall'interessato, la misura era stata revocata per intero).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)