diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017 (Rv. 644477 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Risoluzione del contratto di diritto - Recesso della parte adempiente ai sensi dell'art. 1385 c.c. nel caso di caparra confirmatoria - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644477-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)