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Sez. 2 - , Sentenza n. 26206 del 03/11/2017 (Rv. 645867 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Contratto preliminare di vendita con versamento di caparra confirmatoria - Inadempimento - Diffida ad adempiere inoltrata dalla parte non inadempiente - Successivo esercizio giudiziale del recesso - Ammissibilità - Conseguenze - Diritto di ritenere la caparra ovvero di conseguirne il doppio- Sussistenza - Risarcimento del danno prodotto dall'inadempimento giustificativo del recesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645867-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)