Sez. L - , Sentenza n. 6308 del 10/03/2017 (Rv. 643441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamenti successivi - Riforma della sentenza ripristinatoria relativa al primo licenziamento - Conseguenze sul giudizio pendente relativamente al secondo recesso.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, riammesso al lavoro a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, venga nuovamente licenziato, il giudice chiamato a giudicare sul secondo recesso deve emettere sentenza di cessazione della materia del contendere ove accerti che, nelle more, il primo licenziamento sia poi stato ritenuto legittimo dal giudice dell'impugnazione, giacché quest'ultimo, riformando la sentenza di primo grado che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, gli ha restituito la sua piena efficacia estintiva, rendendo non più necessaria una decisione sul secondo, intervenuto solo in quanto il rapporto era stato riattivato dalla pronuncia poi riformata; né può venire in considerazione la richiesta di risarcimento del danno relativamente al secondo recesso, atteso che l'accertamento giudiziale dell'intrinseca ingiustizia del primo ordine di reintegrazione travolge tutti gli effetti che vi trovavano fondamento, o essere invocato l'art. 2126 c.c., che trova applicazione solo con riferimento alle retribuzioni maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione e non anche a quelle maturate dalla data del licenziamento a quella dell'ordine di reintegra e liquidate a titolo risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)