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Sez. L, Sentenza n. 8751 del 27/06/2000 (Rv. 538089 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione di un licenziamento disposto dopo la reintegrazione del lavoratore a seguito di declaratoria di illegittimità di un precedente licenziamento - Riforma della sentenza ripristinatoria relativa al primo licenziamento - Conseguenze sul giudizio pendente relativamente al secondo recesso.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538089-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il lavoratore riammesso al lavoro a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli venga successivamente ancora licenziato ed impugni il nuovo licenziamento, il giudice chiamato a giudicare sul secondo recesso deve emettere sentenza di cessazione della materia del contendere ove accerti che, nelle more, il primo licenziamento sia poi stato ritenuto legittimo dal giudice dell'impugnazione, giacché quest'ultimo, riformando la sentenza di primo grado che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, ha restituito a quel primo licenziamento la sua piena efficacia estintiva del rapporto, rendendo non più necessaria una decisione sul secondo licenziamento, intervenuto solo in quanto il rapporto era stato di fatto riattivato in seguito alla pronuncia poi riformata in sede di impugnazione, senza che possa neppure venire in considerazione la richiesta di risarcimento del danno relativamente al secondo recesso, atteso che l'accertamento giudiziale dell'intrinseca ingiustizia del primo ordine di reintegrazione travolge tutti gli effetti che in quell'ordine trovavano fondamento e che non può essere invocato il disposto dell'art. 2126 cod. civ., tale norma trovando applicazione solo con riferimento alle retribuzioni maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione e non alla retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'ordine di reintegra e liquidate a titolo risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)