Sez. L, Sentenza n. 8188 del 28/07/1999 (Rv. 529060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Incidenza su posizioni già consolidate o su diritti acquisiti - Ammissibilità - Esclusione (Fattispecie relativa alla clausola dell'accordo integrativo per i dipendenti dell'Ente Poste, del 26 novembre 1994) .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Poiché l' art. 6 settimo comma del D.L. primo dicembre 1993 n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n. 71, ha stabilito l'applicabilità, a decorrere dal primo agosto 1994, a tutto il personale rimasto in servizio presso l'Ente Poste, pur con rapporto di diritto privato, delle norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale statale, i dipendenti dello stesso Ente avevano acquisito il diritto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) di rimanere in servizio sino al sessantacinquesimo anno di età (indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva); pertanto alla contrattazione collettiva successivamente stipulata (accordo collettivo integrativo del 26 novembre 1994) non era consentito di introdurre la clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile di quaranta anni, non potendo la contrattazione collettiva incidere, in forza della regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato di una successiva ratifica da parte degli stessi.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)