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Sez. L, Sentenza n. 9958 del 28/07/2000 (Rv. 538919 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Applicazione del diritto comune del lavoro a seguito della stipulazione del primo contratto collettivo - Norme sull'opzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto fino a sessantacinque anni - Inclusione - Operatività automatica - Conseguenze - Nullità e inefficacia delle contrastanti disposizioni contrattuali collettive - Estremi.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538919-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, disposta dall'art. 6 del D.L. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 1994, e della stipulazione del primo contratto collettivo, ai rapporti stessi si applicano le norme del codice civile e delle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, comprese le norme, di cui all'art. 6, comma primo, legge n. 407 del 1990 e all'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in base a cui il lavoratore ha il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo il raggiungimento della massima anzianità contributiva, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (norme che, a seguito dell'entrata in vigore di detto contratto collettivo, hanno assunto rilievo automaticamente, senza obbligo del lavoratore di alcuna comunicazione al datore di lavoro). Ne consegue - data l'imperatività delle norme attribuenti ai lavoratori detto diritto - l'invalidità della previsione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 sulla risoluzione dei rapporti anche prima del sessantacinquesimo anno di età al conseguimento della massima anzianità contributiva, mentre deve escludersi che con il contratto collettivo possa essere stata efficacemente disposta (in difetto di un preventivo specifico mandato da parte dei lavoratori) la risoluzione automatica dei singoli rapporti di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)