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Sez. L, Sentenza n. 4405 del 24/02/2009 (Rv. 607100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970) - Dalla scadenza dei termini per decidere su ricorso amministrativo - Sussistenza - Dalla scadenza dei termini per decidere su istanza volta al conseguimento di una prestazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, occorre distinguere tra il ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo contro il provvedimento, non favorevole, dell'Amministrazione, e l'istanza (o richiesta) rivolta all'ente pubblico competente per il conseguimento di una determinata prestazione, dovendosi ritenere che solo nel primo caso il termine di centoventi giorni dell'esercizio azione giudiziaria - stabilito, nella specie, dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83) - decorra dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa - a differenza dell'inottemperanza al dovere generale di pronunciarsi sulle istanze con un provvedimento - valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato. (Fattispecie in materia di ricorso contro provvedimento di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)