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Sez. L, Sentenza n. 21595 del 15/11/2004 (Rv. 578036 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza - Disciplina ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Mancanza di provvedimento esplicito dell'ente previdenziale sulla domanda amministrativa od omissione nel provvedimento dell'indicazione dei gravami esperibili e dei termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria - Impedimento al decorso del termine di decadenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578036-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 439 del 1992), la mancanza di un provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda, oppure l'omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte dal comma quinto del detto articolo (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria), configurano un impedimento al decorso del termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)