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Sez. 1, Sentenza n. 5951 del 16/11/1979 (Rv. 402625 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - REATI DOGANALI - AZIONE DELLO STATO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI DIRITTI DOGANALI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO O DELLA SENTENZA PENALI DIVENUTI IRREVOCABILI - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART 27 DELLA LEGGE N 1429 DEL 1940 CON L'ART 3 COST IN RELAZIONE ALL'ART 2947 COD CIV - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402625-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE - REATI DOGANALI - AZIONE DELLO STATO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI DIRITTI DOGANALI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO O DELLA SENTENZA PENALI DIVENUTI IRREVOCABILI - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - RILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART 27 DELLA LEGGE N 1429 DEL 1940 CON L'ART 3 COST IN RELAZIONE ALL'ART 2947 COD CIV - INSUSSISTENZA.*

L'Azione dello stato per l'accertamento e la riscossione di diritti doganali, ove la loro evasione costituisca reato, si prescrive, ai sensi dell'art 27 terzo comma della legge 25 settembre 1940 n 1424 (poi riprodotto nell'art 84 terzo comma del DPR 23 gennaio 1973 n 43), nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, e, cioe, da quando sia definitivamente preclusa l'ulteriore perseguibilita del fatto come reato, in forza di una qualsiasi pronuncia del giudice penale, ivi compresa quella di Estinzione del reato per prescrizione. Tale interpretazione della citata norma manifestamente non la pone in contrasto con l'art 3 della Costituzione, in relazione al difforme trattamento previsto dall'art 2947 cod civ per l'Azione di risarcimento del danno derivante da reato, atteso l'obiettiva diversita dell'Azione in questione, la quale fa valere un credito d'imposta e non una pretesa risarcitoria. (V 2732/78, mass n 392122; (V 2290/77, mass n 385996).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)